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Disciplinare di produzione per il vino Primitivo di Manduria DOC

Disciplinare di produzione per il vino
- Primitivo di Manduria -

(dalla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 4 Marzo 1975)
 
Art. 1

La denominazione di origine controllata <<Primitivo di Manduria>> è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Il vino <<primitivo di Manduria>> deve essere ottenuto dalle uve provenienti  dai vigneti composti dal vitigno primitivo

Art. 3

La zona di produzione del vino rosso <<Primitivo di Manduria>> comprende:
in provincia di Taranto, i territori dei comuni di Manduria, Carotino, Monteparano, Leporano, Pulsano, Faggiano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Fragagnano, Lizzano, Sava, Torricella, Avetrana e quello della frazione di Talsano e delle isole amministrative del comune di Taranto, intercluse nei territori dei comuni di Fragagnano e Lizzano.
Le isole amministrative del comune di Taranto di cui sopra sono così delimitate: partendo al km 87 sulla strada provinciale Carosino-Francavilla, il limite segue verso sud il confine comunale di Carosino fino ad incontrare quello di Monteparano, località Macchiella, lungo il quale prosegue, sempre verso sud, sino ad incrociare il confine di Roccaforzata in località Petrello. Prosegue quindi lungo il confine sud di Roccaforzata fino all’incrocio di questi con quello di Faggiano, a sud del centro abitato di tale comune. Segue quindi il confine occidentale del comune di faggiano in direzione sud sino ad incrociare quello di Pulsano sulla strada che a questi conduce (km 76,500 circa), prosegue poi lungo il confine occidentale di Pulsano in direzione sud sino alla costa, quindi lungo questa, verso ovest, raggiunge il confine di Lizzano che segue poi verso nord fino a raggiungere quello di Fragagnano in prossimità della masseria A. Grifone. Quindi, lungo il confine orientale di Fragagnano, prosegue verso nord sino ad incontrare quello di Grottaglie in località Pappada, segue poi il confine comunale di Grottaglie in direzione nord-est raggiungendo, sulla strada provinciale Francavilla-Carosino, il Km 87 da dove la delimitazione era iniziata.
In provincia di Brindisi i territori dei comuni di Erchie, Oria e Torre S. Susanna.

Art. 4

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino <<Primitivo di Manduria>> devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione nell’albo di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della repubblica 12 Luglio 1963, n° 930, soltanto i vigneti ubicati su terreni caratterizzati dalla presenza di roccia calcarea tufacea spesso fessurata, poggiante su uno strato di argilla, sotto uno strato di terra fertile.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino <<Primitivo di Manduria>> non deve essere superiore ai q.li 90 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo  (q.li 108). La resa massima delle uve in vino deve essere superiore al 80%.

Art. 5

Le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini debbono avvenire nel territorio di cui all’art.3
Le uve, per le quali è consentito un leggero appassimento solo sulla pianta, devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 13,50
Nella preparazione dei vini sono consentiti solo i sistemi tradizionali che escludono qualsiasi correzione con concentrato.
E’ consentita la preparazione del <<Primitivo di Manduria>> nel tipo liquoroso secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 6

Il vino <<Primitivo di Manduria>> destinato al consumo diretto deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso tendente al violaceo ed all’arancione con l’invecchiamento
odore: aroma leggero caratteristico
sapore: gradevole, pieno, armonioso, tendente al vellutato con l’invecchiamento; può anche essere leggermente amabile e in tal caso il contenuto zuccherino non deve superare i 10 g/l
gradazione: alcolica minima complessiva 14,00
acidità totale minima: 5 per mille
estratto secco netto minimo: 24 per mille
E’ in facoltà del Ministero per l’agricoltura e le foreste con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art. 7

Il vino << Primitivo di Manduria>>, quando proviene da uve che assicurino al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 15 gradi, può essere preparato nei tipi: dolce naturale, liquoroso dolce naturale, liquoroso secco, da indicare in etichetta e deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Dolce naturale:
gradazione aloolica minima complessiva: 16, di cui effettiva almeno 13 e un minimo da svolgere di 3 gradi

Liquoroso dolce naturale:
Gradazione alcolica minima complessiva: 17,5, di cui effettiva almeno 15 e un minimo di 2,5 gradi da svolgere
           
Liquoroso secco:
gradazione alcolica minima complessiva: 18, di cui effettiva almeno 16,5 e un minimo di 1.5 gradi da svolgere

Art. 8

Il << Primitivo di Manduria>> nei tipi normale e <<Dolce naturale>> non può essere immesso al consumo prima del 1° Giugno dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
Il << Primitivo di Manduria>> nei tipi liquorosi deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni a decorrere dalla data di alcoolizzazione.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
E’ vietato l’uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi <<extra>>, <<fine>>, <<scelto>>, <<selezionato>> e simili.

Art. 9

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata <<Primitivo di Manduria>>, vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dell’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblican 12 Luglio 1963, n 930.

Il Ministro per l’agricoltura e le foreste
Bisaglia

Il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato
De Mita

Consorzio Produttori Vini



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